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CREDITO PESCHERECCIO A MEDIO E LUNGO TERMINE
LEGGE 17/2/1982 N. 41



SOGGETTI FINANZIABILI

Imprese singole o associate che esercitano direttamente:

  • l'attività della pesca marittima con mezzi propri e sono iscritte da almeno tre anni nel registro delle imprese di pesca;
  • l'allevamento delle specie ittiche in acque marine e salmastre;
  • la conservazione, la lavorazione o la trasformazione dei prodotti nazionali della pesca.

PROGETTI FINANZIABILI

  1. Costruzione o acquisto di navi da adibire in via esclusiva alla pesca marittima previa demolizione di unità già di proprietà dei richiedenti il mutuo da almeno 2 anni, in esercizio o in disarmo da non oltre 6 mesi dalla data della domanda, per un tonnellaggio complessivo non inferiore al 70 per cento di quello delle navi da costruire o acquistare;

  2. costruzione di navi per la lavorazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti della pesca;

  3. lavori di trasformazione, di ampliamento o miglioramento degli scafi esistenti nonchè sostituzione di apparati motori a bordo di navi da pesca già in esercizio; acquisto di apparecchiature per la pesca; acquisto di apparati radioelettrici, radar, ecometri e di altri strumenti per la navigazione e per la cattura del pesce; miglioramento e potenziamento degli impianti di conservazione del pescato a bordo;

  4. costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di impianti di acquacoltura in acque marine e salmastre per la riproduzione e crescita di pesci, crostacei e molluschi; costruzione di strutture artificiali a fini di ripopolamento attivo; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi pubblici ottenuti per la loro realizzazione;

  5. costruzione, ampliamento o miglioramento di impianti a terra per la depurazione, la conservazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione e la raccolta dei prodotti della pesca nazionale o provenienti dai Paesi membri dell'Unione Europea; acquisto di impianti esistenti al netto di eventuali contributi pubblici ottenuti per la loro realizzazione; acquisto di marchi collettivi per la comunicazione e la commercializzazione;

  6. acquisto di contenitori, di automezzi e di motomezzi frigoriferi o isotermici per il trasporto e la vendita dei prodotti della pesca, esclusi i normali mezzi di trasporto, da parte di cooperative di pesca o di loro consorzi;

  7. costruzione, ampliamento o miglioramento di spacci gestiti da cooperative di pescatori, da consorzi di cooperative di pescatori oppure dai produttori della pesca marittima associati, per la vendita diretta dal produttore al consumatore dei prodotti nazionali della pesca, ivi compresi gli acquisti delle relative attrezzature; acquisto di spacci esistenti al netto di eventuali contributi pubblici ottenuti per la loro realizzazione;

  8. costruzione, acquisto, ampliamento o miglioramento di magazzini, negozi, impianti e relative attrezzature per l'acquisto collettivo e la vendita ai propri soci di materiale nautico, carburante, imballaggi, provviste di bordo, nonchè per la fabbricazione di ghiaccio per la istituzione di centri di raccolta di prodotti ittici e per le confezioni e riparazioni di reti ed attrezzature di pesca;

  9. costituzione di consorzi tra cooperative per la gestione di aree e sistemi di pesca finalizzati alla realizzazione di investimenti destinati al controllo ed all'accrescimento delle risorse biologiche, anche mediante allevamento, lungo la fascia costiera ed oltre la medesima. Nelle spese ammissibili sono inclusi i costi di assistenza tecnica, di organizzazione e di impianto delle suddette iniziative;

  10. piani di ristrutturazione aziendale finalizzati al risanamento della gestione a favore di cooperative e loro consorzi di particolare rilevanza che operino nel settore della pesca, dell'acquacoltura nonchè della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e molluschicolo;

  11. altre iniziative collegate all'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima nonchè allo sviluppo delle attività di pesca ritenute meritevoli di incentivazione ed inserite nel piano triennale della pesca marittima.

Le domande di finanziamento devono essere presentate prima dell'inizio della realizzazione degli investimenti.
Le costruzioni devono essere iniziate entro un anno dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento e completate entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione del mutuo. Entro tale ultimo termine devono essere perfezionati gli acquisti.



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