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CONTRATTI D'AREA



Il Contratto d'Area costituisce lo strumento operativo, espressione del partenariato sociale,   funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove  iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione nei settori dell'industria, agroindustria,  servizi  e turismo, attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

Definito nella Legge 23.12.1996 n. 662, ha la finalità specifica di recuperare, bonificare e riconvertire la produzione di vaste aree industriali dimesse attraverso la promozione di nuove attività produttive e la riqualificazione e rioccupazione del maggior numero di lavoratori espulsi dai processi di ristrutturazione e dismissione aziendale.

BANCA CONCESSIONARIA
MPS Banca per l'Impresa S.p.A.

SOGGETTI INTERESSATI
I contratti di programma possono essere promossi da:
  • Soggetti promotori
    L'iniziativa del contratto d'area è assunta d'intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle regioni interessate.
  • Soggetti sottoscrittori
    I contratti d'area sono sottoscritti dai rappresentanti delle amministrazioni statali e regionali interessate, dagli enti locali territorialmente competenti, nonché da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dai soggetti imprenditoriali titolari dei progetti di investimento proposti e dai soggetti intermediari che abbiano i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E. Il contratto d'area può essere sottoscritto da altri enti pubblici, anche economici, da società a partecipazione pubblica e da banche o altri operatori finanziari.
  • Responsabile unico
    Il responsabile unico del contratto d'area è individuato tra i soggetti pubblici firmatari dell'accordo ed ha il compito di coordinare, indirizzare e verificare l'attività dei responsabili delle singole attività ed interventi programmati.
    Il responsabile unico presenta una relazione semestrale sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati raggiunti e le azioni di verifica e monitoraggio svolte.
SETTORI

Il contratto può avere come oggetto interventi nei settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo, apparato infrastrutturale, tra loro integrati.

AREE TERRITORIALI

Le aree industriali nelle quali può essere stipulato il contratto d'area devono essere interessate da gravi crisi occupazionali e ricadere nell'ambito:
  • di aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 nonché di quelle individuate con decreto del Ministro del Lavoro in attuazione al D.L. 20/5/1993, n. 148, convertito dalla legge 19/7/1993 n. 236, oggetto dell'attività del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
  • di aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell'art. 32 della legge n. 219/1981.
CONTENUTO DEL CONTRATTO D'AREA

Il contratto d'area deve indicare:
  • gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative imprenditoriali e gli eventuali interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla realizzazione ed allo sviluppo delle iniziative stesse;
  • le attività e gli interventi da realizzare, con l'indicazione dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalità di attuazione;
  • il responsabile unico dell'attuazione e del coordinamento delle attività e degli interventi;
  • i costi e le risorse finanziarie occorrenti per i diversi interventi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, su altre risorse pubbliche nei limiti previsti dalle normative di settore, nonché di quelle reperite tramite finanziamenti privati.

Il contratto d'area deve altresì contenere un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996 ed un accordo fra le amministrazioni e gli enti pubblici coinvolti nell'attuazione del contratto.

PROCEDURE

Il contratto d'area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

ATTIVAZIONE

Requisiti per l'attivazione sono:

  • aree attrezzate per insediamenti produttivi;
  • un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali da parte dell'U.E.
    Durante questa fase il Comitato di coordinamento delle iniziative per l'occupazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede al coordinamento ed al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d'area.
    Il Ministero dellle Attività Produttive accerta la sussistenza dei predetti requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti d'area ed approva il contratto mediante la sottoscrizione.

SOTTOSCRIZIONE

Entro 60 giorni dall'accertamento della sussistenza dei requisiti elencati nella fase di attivazione il contratto d'area deve essere stipulato. Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli enti pubblici definiscono un accordo che individui:

  • agli adempimenti di rispettiva competenza connessi alla realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
  • gli atti da adottare in deroga alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità ai fini di accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi;
  • i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto d'area, determinazioni congiunte dei rappresentanti delle amministrazioni territorialmente interessate e di quelle competenti in materia urbanistica comportano effetti di variazione degli strumenti urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
  • i termini entro i quali devono essere espletati gli adempimenti di cui sopra;

EROGAZIONI

Sono effettuate dalla Cassa Depositi e Prestiti su richiesta del responsabile unico del Contratto d'Area.

CONTRIBUTI

Sono previste agevolazioni fino al 100% delle spese per le infrastrutture pubbliche nonché contributi per progetti imprenditoriali nei settori dell'industria, agroindustria, servizi e turismo (settori ammessi ai sensi della L. 488/92, della L. 449/97, art. 9 comma 1, nonché da altri regimi di aiuto nazionale o regionale previsti per i settori citati e approvati dall'Unione Europea) nelle seguenti forme:

  • incentivi all'occupazione sotto forma di crediti di imposta (art. 4 L. 449/97);
  • incentivi agli investimenti sotto forma di crediti di imposta (art. 7 L. 449/97) o sotto forma di contributi in conto capitale (Delibera CIPE 21/3/97), comunque in misura non superiore ai massimali di aiuto fissati dalla Commissione della Comunità Europea.
I progetti per la cui realizzazione sia chiesto l'utilizzo delle somme destinate dal CIPE ai contratti d'area devono essere istruiti positivamente da una banca convenzionata con Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sulla base delle modalità e dei criteri di cui alla L. 488/92.

MPS Banca per l'Impresa, oltre ad essere convenzionata con il predetto Ministero per l'esame dei progetti inclusi nei contratti d'area, ha aderito ad un protocollo di intesa siglato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'ABI destinato a favorire l'accesso al credito ed alcuni servizi di assistenza finanziaria alle PMI sottoscrittrici di contratti d'area; l'accordo prevede in sintesi:

  1. finanziamenti per la copertura dei programmi di investimento, di durata non superiore a 10 anni ad un tasso non superiore a:
    • asso fisso - tasso semestrale equivalente al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato sull'EURO lettera, correlato alla durata complessiva del finanziamento;
    • tasso variabile - Euribor 6 mesi lettera.
  2. servizi (a tariffa convenzionata) di:
    • assistenza nell'individuazione di opportunità di finanziamento e consulenza nella revisione di progetti di investimento;
    • consulenza nella predisposizione di business plan;
    • consulenza per check-up aziendale;
    • ricerca di partners per alleanze di mercato e di soci per lo sviluppo
      dell'azienda;
    • valutazione di aziende ai fini dell'acquisizione.

DOCUMENTI

 Delibera CIPE n.29 del 21.3.1997

 Circolare 900019 del 15 Gennaio 2001.doc

 Comunic Luglio 1998.doc

 Circolare n. 1231355 del 17.3.2004


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