REGIONE MOLISE: LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO

SOGGETTI FINANZIABILI
Piccole e medie imprese industriali ed artigiane, aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (GUCE C 213 del 23.07.96).
Sono esclusi gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche:
· agricoltura (specificamente della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE);
· pesca;
· industria carboniera e siderurgica;
· costruzioni navali;
· fibre sintetiche;
· industria automobilistica;
· trasporti.
PROGRAMMI FINANZIABILI
Progetti di ricerca industriale e progetti di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.
Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:
a) spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;
b) spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 60% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:
- personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);
- funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);
- funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);
- assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);
- spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;
- spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.
N.B. Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.
c) costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;
d) servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca:
- spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;
- spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.
e) materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.
DECORRENZA INVESTIMENTI
Sono ammissibili ai contributi solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto . Le spese devono essere sostenute entro 3 anni dalla concessione delle agevolazioni.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
Il contributo in conto capitale è determinato nella misura del:
- 40% del costo del progetto ammesso all’agevolazione in caso di sviluppo precompetitivo;
- 65% del costo del progetto ammesso all’agevolazione in caso di ricerca industriale.
In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.
N.B. Il costo agevolabile non può essere inferiore ad euro 200.000 e superiore a euro 1,8 milioni.
DIVIETO DI CUMULO
I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.
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