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REGIONE MOLISE: LEGGE 598/94, ART. 11 - INTERVENTI PER RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO PRECOMPETITIVO




SOGGETTI FINANZIABILI

Piccole e medie imprese industriali ed artigiane, aventi unità produttive ubicate nel territorio regionale, che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, così come definite dalla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato (GUCE C 213 del 23.07.96).

 

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all’esercizio delle seguenti attività economiche:

 

·         agricoltura (specificamente della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato I del trattato CE);

·         pesca;

·         industria carboniera e siderurgica;

·         costruzioni navali;

·         fibre sintetiche;

·         industria automobilistica;

·         trasporti.

 

PROGRAMMI FINANZIABILI

Progetti di ricerca industriale e progetti di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a tre anni.

 

Sono ammesse ad agevolazione le seguenti tipologie di spesa:

 

a)                  spese per personale dipendente di ricerca (ricercatori, tecnici, e altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca). Questa voce comprende esclusivamente il personale dipendente impiegato nelle attività di ricerca e/o sviluppo del progetto agevolato nonché il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, lavorazioni interne,) esclusivamente per la parte di effettivo impiego nelle attività di ricerca e/o sviluppo;

 

b)                  spese generali: riguardano la valutazione di costi addizionali direttamente imputabili alla attività di ricerca giustificati da registrazioni contabili aziendali. Tali spese non potranno comunque eccedere il 60% del costo del personale. Dette voci si intenderanno riferite ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca e/o sviluppo:

-           personale indiretto (fattorini, magazzinieri, segretarie);

-           funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari);

-           funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca);

-           assistenza al personale (previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa);

-                      spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione;

-                      spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni) nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo.

 

 

 N.B. Detti costi saranno considerati ammissibili unicamente a fronte di idonea documentazione che dimostri che le spese sono state effettivamente sostenute. Resta altresì inteso che non sono ammissibili, né a forfait né come imputazione diretta, i costi per quote di spese generali aziendali.

 

c)      costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari. In questa voce verranno inclusi i costi per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto esclusivamente in parte proporzionale all’uso effettivo per il progetto di ricerca e/o sviluppo;

 

d)   servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca:

-           spese per consulenze e simili utilizzate esclusivamente per l’attività di ricerca e/o sviluppo precompetitivo;

-           spese per beni immateriali di nuovo acquisto utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca, compresa l’acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza.

 

e)  materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico, oltre alle strumentazioni utilizzate per la realizzazione di prototipi e/o impianti pilota.

 

 DECORRENZA INVESTIMENTI

Sono ammissibili ai contributi solo le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto . Le spese devono essere sostenute entro 3 anni dalla concessione delle agevolazioni.

  

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

Il contributo in conto capitale è determinato nella misura del:

-           40% del costo del progetto ammesso all’agevolazione in caso di sviluppo precompetitivo;

-           65% del costo del progetto ammesso all’agevolazione in caso di ricerca industriale.

In ogni caso il contributo non potrà superare i massimali previsti in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

 

N.B. Il costo agevolabile non può essere inferiore ad euro 200.000 e superiore a euro 1,8 milioni.

 

 DIVIETO DI CUMULO

 

I contributi, salvo diverse disposizioni contenute nelle leggi di agevolazione, sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o provinciali.


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