REGIONE MARCHE LEGGE 27.10.1994 N. 598 art. 11 INTERVENTI PER LA RICERCA INDUSTRIALE E LO SVILUPPO PRECOMPETITIVO
SOGGETTI FINANZIABILI
Piccole e medie imprese che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, iscritti al registro delle
imprese ivi comprese le imprese artigiane di produzione.
Detti soggetti sono ammissibili anche se raggruppati in consorzi.
Ambito territoriale
Unità locali ubicate nel territorio della Regione Marche.
L’investimento agevolabile deve riguardare una sola unità locale che deve risultare regolarmente censita presso la
CCIAA.
PROGRAMMI FINANZIABILI
Progetti di ricerca industriale e/o di sviluppo precompetitivo di durata non superiore a 18 mesi:
- per ricerca industriale si intende la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
- per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può inoltre comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essi non comprendono le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.
Per i settori tessile e abbigliamento (codice di attività Istat DB), pelle, cuoio e calzature (codice di attività Istat DC) sono considerate ammissibili, nell’ambito del processo di creazione di campionari innovativi, le attività di ricerca e ideazione estetica del prodotto e di prima realizzazione dei prototipi, compresi i test di qualità effettuati sugli stessi. Il carattere e il grado di innovatività saranno valutati, non sulla base di aspetti di carattere estetico/formale, quanto su elementi di carattere tecnico che configurino comunque effettive attività di sviluppo precompetitivo, ai sensi della definizione di sopra riportata. Non sono in nessun caso ammissibili le attività di preparazione e promozione del campionario.
SPESE AMMISSIBILI
- spese per personale dipendente di ricerca;
- spese generali;
- costo delle strumentazioni, attrezzature e/o macchinari;
- servizi di consulenza;
- materiali direttamente imputabili all’attività di ricerca
Tutte le tipologie di spesa elencate devono essere direttamente imputabili ad attività di ricerca e/o sviluppo.
N.B.
Il costo del progetto non può essere inferiore ad euro 100.000 e superiore a euro 1.000.000.
Nel corso di ciascun anno solare non può essere presentato da ogni singola impresa più di un progetto.
DECORRENZA INVESTIMENTI
Sono ammissibili ai contributi solo i progetti la cui esecuzione non sia iniziata, alla data di presentazione della domanda di aiuto a MCC.
Il progetto deve avere comunque inizio al massimo entro 30 giorni dalla data di arrivo della comunicazione del provvedimento di concessione del Comitato Agevolazioni MCC Regione Marche e deve essere realizzato entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
L’agevolazione è concessa in una delle seguenti forme:
1) contributo a fondo perduto;
2) contributo agli interessi, in aggiunta al contributo a fondo perduto;
secondo le seguenti misure di intervento:
a) Contributo a fondo perduto pari al:
- 25% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo alle attività di sviluppo precompetitivo;
- 50% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e relativo alle attività di ricerca industriale.
b) Contributo in conto interessi:
contributo agli interessi a fronte di un finanziamento bancario avente le seguenti caratteristiche:
durata non superiore a 10 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento non superiore a 18 mesi e non inferiore
alla durata del progetto, importo non superiore al 75% del costo del progetto ammesso all’agevolazione e non inferiore
all’importo complessivo di contributo in conto capitale di cui al punto a).
Il contributo agli interessi è pari al:
- 80% del tasso di riferimento, vigente alla data di presentazione della domanda di agevolazione, indicato ed
aggiornato con decreto del Ministro delle Attività Produttive (di cui all’art. 2, co.2, del D.Lgs. n. 123/98 per le
piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga
di cui all’articolo 87.3.c) del Trattato C.E.
- 50% del tasso di riferimento per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali il progetto è
realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.
DIVIETO DI CUMULO
I contributi sono alternativi a qualsiasi altra agevolazione contributiva o finanziaria prevista da leggi statali, regionali o
provinciali.
L’agevolazione è tuttavia cumulabile, entro le intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla
Commissione Europea, con le agevolazioni concesse sotto forma di garanzia.