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REGIONE TOSCANA Art. 11 LEGGE 27.10.1994 N. 598 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

SOGGETTI FINANZIABILI

Piccole e medie imprese di produzione di beni e di servizi, comprese quelle artigiane e loro Consorzi.

Sono esclusi i seguenti settori: Agricoltura; Pesca; Agroindustria (sottosez. DA); Trasporti.

Sono esclusi gli interventi a favore degli investimenti relativi ad attività connesse all'esportazione.

PROGRAMMI FINANZIABILI

Programmi di sicurezza sul lavoro, che prevedano costi per:

a) consulenze ed incarichi a società di servizi per la predisposizione di piani e per la realizzazione degli interventi diretti a migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) messa a norma di macchinari, impianti e loro componenti di sicurezza nell'ambito del processo produttivo tramite adeguamento o sostituzione; c

) programmi di informazione e formazione dei lavoratori e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

N.B. Gli investimenti di cui alla lettera b), se a sé stanti, non potranno beneficiare delle agevolazioni; essi sono pertanto ammissibili all'intervento solo se in presenza anche degli investimenti di cui alla lettera a) e/o alla lettera c).

I beni oggetto dell'agevolazione devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegati, in termini di utilizzo proprio, al miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro ed inseriti nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale. Sono in ogni caso esclusi i beni acquistati per fini dimostrativi ed i beni di mera sostituzione. Le domande devono contenere una relazione tecnica attestante che gli investimenti determinano un miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro.

DECORRENZA INVESTIMENTI

Sono ammissibili alle agevolazioni gli investimenti avviati non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di agevolazione a MCC e realizzati entro il termine massimo di 24 mesi da tale data.

IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Almeno il 40% del programma di investimenti.

TASSO

Il tasso dell'operazione, fisso o variabile, è quello ordinario della banca.

DURATA

Fino a 7 anni, comprensivi di un periodo di preammortamento non superiore a due anni.

AGEVOLAZIONE

L'agevolazione consiste in un contributo in c/capitale pari al 40% del totale delle spese ammissibili nei limiti del de minimis (100.000€ in tre anni)

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione all'agevolazione potranno pervenire a Mediocredito Centrale S.p.A dal 2 Novembre 2002 al 31 Dicembre 2002.




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