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REGIONE LOMBARDIALEGGE N. 598/94 art. 11 AGEVOLAZIONI PER INVESTIMENTI PRODUTTIVI E FINANZA D’IMPRESA SOGGETTI FINANZIABILI

Piccole e medie imprese industriali aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 18.9.97, pubblicato nella G.U. n. 229 del 1°.10.97, operanti nei seguenti settori (classificazione Istat ’91):

  • C, con esclusione dei codici 13.10 e 13.20
  • D, con esclusione dei codici 15 , 16 , 27.10 , 27.22.1 , 27.22.2 , 35.11.1 e 35.11.3
  • E
  • F

Agli investimenti per l’esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche (24.70) e dell’industria automobilistica (34.10, 34.20, e 34.30) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 Euro nell’arco di 3 anni).

COPERTURA GEOGRAFICA

Agevolazioni per Investimenti Produttivi

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lombardia, ad esclusione delle aree Obiettivo 2.

Agevolazioni per la finanza d’impresa

Unità produttive ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

PROGRAMMI FINANZIABILI

Agevolazioni per investimenti produttivi

Finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, concessi da Banche o da Intermediari in favore di piccole e medie imprese industriali, come sopra definite.

Agevolazione per la finanza di impresa

Finanziamenti concessi da Banche a PMI destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve a titolo oneroso - intesi come debiti verso banche entro l’esercizio, art. 2424 cod. civ., Passivo D) 3, - in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca.

DECORRENZA INVESTIMENTI

Sono ammesse alle agevolazioni le sole spese sostenute entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda di aiuto dall’impresa alle Banche o Intermediari finanziari. Le imprese dovranno presentare la domanda di aiuto alle Banche o agli Intermediari prima che l’investimento sia avviato. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sostenimento della spesa. Nel caso di programmi di investimenti costituiti da più beni, tale data coincide con quella del primo pagamento sostenuto.

IMPORTO E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Agevolazioni per investimenti produttivi

Finanziamento fino al 70% del programma di investimenti, con un massimo di 1.600.000 di Euro; di durata massima fino a 7 anni, comprensivo di un periodo preammortamento non superiore a 2 anni

Agevolazioni per la finanza d’impresa

Finanziamento di durata massima non superiore a 5 anni comprensivo di 1 anno di preammortamento. Il finanziamento dovrà essere erogato all’impresa in un’unica soluzione.

TASSO

Il tasso dell'operazione, fisso o variabile, è quello ordinario dell'Istituto.

Agevolazioni per investimenti produttivi

·60% del tasso di riferimento, determinato con le modalità di cui al decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.94, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.94, vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e calcolato sull’importo ammesso all’agevolazione, per le piccole e medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nelle zone ammesse alla deroga di cui all’art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

·50% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le piccole imprese aventi unità produttive, nelle quali l’investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale;

·23% del suddetto tasso di riferimento, come sopra calcolato, per le medie imprese aventi unità produttive, nelle quali l'investimento è realizzato, nelle restanti zone del territorio regionale.

Agevolazioni per la finanza d’impresa

Fino al 70% del tasso di riferimento (vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e calcolato sull’importo ammesso all’agevolazione, determinato con le modalità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro del 21.12.94, pubblicato nella G.U. n. 304 del 30.12.94) concesso a titolo “de minimis”.

DIVIETO DI CUMULO

Agevolazioni per investimenti produttivi

L'agevolazione non è cumulabile con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali. L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, regionale o provinciale su operazioni ai sensi della legge 598/94 art. 11.

Agevolazioni per la finanza d’impresa

In base alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad una medesima impresa non può superare Euro 100.000 su un periodo di tre anni.

SPESE AMMISSIBILI



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