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L.R. TOSCANA n. 27/93 AGEVOLAZIONI PER LA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE

SOGGETTI BENEFICIARI
Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.
Per le imprese individuali e familiari l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.
Per le società, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
Per le società cooperative, i rappresentanti legali ed almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93. I requisiti previsti dalla L.R. 27/93 devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine. Il requisito anagrafico deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale. Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie.
La data di costituzione coincide:
- per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
- Acquisto di terreni o del diritto di superficie;
- acquisto di fabbricati, limitatamente a quelli di nuova costruzione, in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
- costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature;
- acquisto di brevetti, marchi e software;
- marketing operativo e strategico;
- costo del progetto d'impresa (business plan) in misura non superiore all'1,5% dell'importo degli investimenti sopra riportati
- Sono esclusi dagli investimenti ammissibili: cessione di azienda o di rami di azienda;
- scorte di magazzino;
- automezzi non destinati al trasporto di cose;
- beni oggetto di lease back;
- beni usati
Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge non possono usufruire, per lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri Enti pubblici.
IMPORTO
L'importo dell'investimento ammissibile non può essere superiore a € 258.228,45 (500 milioni di Lire), elevabile a € 387.342,67 (750 milioni) per le imprese che presentano il requisito di priorità per la realizzazione di investimenti innovativi. L'operazione di finanziamento non potrà essere superiore al 65% dell'investimento ammissibile.
DURATA
La durata del finanziamento non può essere superiore a 10 anni per l'acquisto di terreni o per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati e non superiore a 5 anni per gli altri investimenti
TASSO
Il tasso di interesse non deve essere superiore, in termini effettivi annui posticipati, al minore tra il tasso di riferimento ed il prime rate ABI vigenti al momento del perfezionamento dell'operazione.
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi pari ad 1 punto percentuale. Il contributo in c/interessi viene erogato in forma attualizzata.
PROCEDURA
La domanda di agevolazione deve essere presentata a Fidi Toscana e per conoscenza a MPS Banca Impresa su appositi moduli.
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