L’obbligazione convertibile può essere considerata come l’unione di un’obbligazione ordinaria, a tasso fisso o a tasso variabile, e di un warrant non scindibili che consente al sottoscrittore di convertire, secondo le modalità fissate al momento dell’emissione, le obbligazioni possedute in azioni dell’ente emittente o di altre imprese (prestiti obbligazionari indiretti).
L’emissione di un prestito convertibile consente alle imprese di ottenere un finanziamento a un tasso generalmente più basso rispetto ai tassi vigenti al momento dell’emissione e di rafforzare, qualora la conversione abbia effettivamente luogo, la consistenza dei loro patrimoni.
In un’obbligazione convertibile si possono individuare due componenti distinte e rappresentate rispettivamente da un’obbligazione ordinaria e da un diritto di conversione. Con l’esercizio della facoltà di conversione il portatore di un’obbligazione convertibile rinuncia ai diritti connessi con il suo stato di creditore nei confronti dell’azienda e diviene apportatore di capitale di rischio.
Si tratta, dal punto di vista giuridico, di titoli di credito nominativi o al portatore, disciplinati dagli articoli 2410-2420-ter del codice civile.
La convertibilità può riguardare l’intero ammontare del prestito obbligazionario o di una parte. Il periodo di conversione del prestito può essere più o meno lungo ed inoltre può essere continuo o separato in più fasi scaglionate nel tempo.
Oltre al rapporto di cambio e alle modalità di conversione del prestito, le obbligazioni, ai sensi dell’articolo 2413 del codice civile, devono indicare:
§ La denominazione, l’oggetto e la sede della società, con l’indicazione dell’ufficio delle imprese presso il quale la società è iscritta;
§ Il capitale sociale versato ed esistente al momento dell’emissione;
§ La data della deliberazione dell’assemblea e della sua iscrizione nel registro;
§ L’ammontare complessivo delle obbligazioni emesse, il valore nominale di ciascuna, il tasso d’interesse e il modo di pagamento e di rimborso;
§ Le garanzie da cui sono assistite.
La Banca può assumere un ruolo di advisor per le imprese nella strutturazione dell’operazione di prestito obbligazionario convertibile.
IMPORTO
Non esistono limiti di importo ma normalmente vengono trattate operazioni di importo superiore ad 1,5 milioni di Euro.
DURATA
La durata del prestito obbligazionario convertibile non è prescritto dalla legge e dunque la scadenza rispecchia, se possibile, le esigenze dell’azienda che richiede il finanziamento.
L’obbligazione può essere emessa a tasso fisso o a tasso variabile:
Tasso fisso: Il tasso di interesse non varia per tutta la durata del prestito obbligazionario. Il tasso fisso dà al cliente la certezza della misura del tasso, indipendentemente dalle variazioni di mercato.
Tasso variabile: Il tasso di interesse varia in relazione all’andamento di uno o più parametri specificatamente indicati nel contratto. Il tasso variabile consente al cliente di corrispondere, tempo per tempo, un tasso in linea con le variazioni di mercato. Questa tipologia è indicata per il cliente che preferisce rate variabili nel corso della vita del prestito, in relazione all’andamento dei tassi di interesse del mercato.
RIMBORSO TITOLI
In unica soluzione alla scadenza, salvo conversione in azioni.
COMMISSIONE DI ORGANIZZAZIONE
La Banca percepisce, per la strutturazione dell’operazione, una commissione in percentuale sull’Importo del Prestito Obbligazionario Convertibile.
RAPPORTO DI CONVERSIONE
Il rapporto di conversione viene inserito nel regolamento del Prestito e indica il numero di azioni (e l’emittente in caso di Obbligazioni convertibili con metodo indiretto) in cui è possibile convertire le Obbligazioni. In caso di Prestiti parzialmente convertibili sarà indicato a quante obbligazioni è riconosciuta la facoltà di conversione.
ESERCIZIO CONVERSIONE
Alla scadenza del prestito.
Le principali forme di garanzia in uso sono: Ipoteca su Immobili e/o Terreni; Privilegio; Fideiussione (rilasciate da persone fisiche e giuridiche); Fideiussioni bancarie; Polizza Fidejussoria; Patronage; Ipoteca Mobiliare; Cessione del Credito; Garanzie consortili; Garanzie di Società o Enti di garanzia.